Categoria: Violenza

  • La vittimizzazione secondaria

    Il concetto di “colpevolizzazione della vittima” è stato coniato da William Ryan con con la pubblicazione, nel 1971, del suo libro intitolato appunto Blaming the victim. La pubblicazione è una critica al saggio di Daniel Patrick Moynihan, The Negro Family: The Case for National Action, 1965, in cui l’autore descriveva le sue teorie sulla formazione dei ghetti e la povertà intergenerazionale.
    Ryan muove una critica a queste teorie in quanto le considera tentativi di attribuire la responsabilità della povertà al comportamento e ai modelli culturali dei poveri stessi. Il concetto è stato ripreso in ambito legale, in particolare in difesa delle vittime di stupro accusate a loro volta di aver causato o favorito il crimine subìto.
    Generalmente si parla di “vittimizzazione secondaria” (o post-crime victimization) quando le vittime di crimini subiscono una seconda “vittimizzazione”, cioè una seconda aggressione, che le rende di nuovo vittime, da parte delle istituzioni.
    Questa seconda aggressione può essere operata anche da rappresentanti delle Istituzioni, ad esempio da figure sanitarie, polizia, avvocati e della magistratura (che possono non credere alla versione della vittima e accusarla di avere provocato l’aggressione). Anche i mass media possono causare una
    “vittimizzazione secondaria”, per esempio pubblicando la foto e il nome della vittima, esponendola all’opinione pubblica senza nessuna etica, oppure insinuando che la denuncia sia una calunnia senza attendere il verdetto del tribunale.
    Le istituzioni che possono esercitare vittimizzazione secondaria sono per lo più forze dell’ordine, magistratura, servizi sociali e servizi sanitari.
    Da una indagine qualitativa effettuata dal centro antiviolenza Dire Donne in rete contro la violenza, del novembre 2023, si evince che all’inizio del percorso di uscita dalla violenza il 60% delle donne ha subìto vittimizzazione secondaria da parte delle forze dell’ordine e degli operatori della giustizia, il 32% da parte dei servizi sociali e il 25% da parte degli operatori sanitari. Riguardo agli operatori sanitari, dalla su indicata ricerca, si evince che la vittimizzazione secondaria si manifesta, per lo più, nel primo contatto che la donna, vittima di violenza, ha con il pronto soccorso e si estrinseca con scarsa attenzione, mancanza di empatia, esplicitazione di dubbi circa la violenza subìta, scarsa disponibilità all’ascolto, o anticipazione di ciò che la donna può fare, anche riguardo alla eventuale denuncia, con la rappresentazione di scenari, che la vittima, in condizioni di completa destabilizzazione, può percepire come un rischio per sé e per eventuali figli.
    Un altro impatto la vittima di violenza, nella maggior parte dei casi, lo ha con la figura dello psicologo, afferente ai servizi territoriali, che nella presa in carico integrata, nella valutazione della sua condizione psicofisica e delle competenze genitoriali, nel caso in cui ci siano dei figli, può non dare particolare importanza alle violenze subìte dalla donna, arrivando a considerarla parzialmente incompetente nella gestione dei figli.

    [Tratto da “Il libro bianco per la formazione sulla violenza contro le donne”]

  • Violenza di genere da tratta e sfruttamento (Alba)

    Violenza di genere da tratta e sfruttamento (Alba)

    Le donne migranti vittime di tratta e sfruttamento accolte nei centri nazionali antitratta (tra cui il progetto Alba) sono in primo luogo vittime di violenza.


    La loro esperienza migratoria è stata infatti caratterizzata da violenze fisiche, sessuali economiche e psicologiche. Spesso la condizione di violenza sussiste anche nel Paese d’origine all’interno del proprio contesto familiare. La fase dell’elaborazione del progetto migratorio e della decisione di partire è spesso caratterizzata da uno stato di assoggettamento; a volte le donne sono sollecitate dalle stesse famiglie che vedono nella loro partenza una possibilità di guadagno.

    Il viaggio può avvenire con varie modalità, più o meno rischiose e violente; in questa fase le donne perdono ogni diritto e si affidano alle organizzazioni che si occupano del transito per poi passare nelle mani di chi sfrutterà la loro situazione di vulnerabilità legale ed economica nel Paese di destinazione. E’ qui che si realizza pienamente la condizione di assoggettamento e sfruttamento sessuale e di conseguenza l’esposizione al rischio di violenza fisica, economica, sessuale e psicologica

    Il Protocollo delle Nazioni Unite sulla Tratta di esseri umani (Palermo, 2000) considera un elemento non rilevante che la vittima sia o meno consenziente al momento della partenza così come all’arrivo. Questo è un aspetto essenziale per attribuire correttamente lo status di vittima di tratta ad una donna che sceglie di partire o di sottostare ad un’organizzazione criminale a causa del proprio stato di povertà, delle pressioni da parte della famiglia, o di uno status di “non persona” dovuto alla mancanza dei documenti necessari al soggiorno nel Paese.

    La condizione di completa dipendenza dai trafficanti prima e dagli sfruttatori poi, sommata ai traumi e alle violenze subite, vanno ad intaccare nelle donne il senso di fiducia in sé e negli altri, la capacità di gestire la propria autonomia o di avere spirito di iniziativa. Si crea sfiducia nelle proprie capacità, vengono intaccate l’identità personale e il modo di vivere le relazioni di intimità.

    L’esperienza di tratta, sfruttamento e violenza di ciascuna donna è un fattore essenziale da tenere in considerazione nell’elaborazione di un percorso di protezione e integrazione sociale. La storia di tratta che ogni donna ha vissuto caratterizza e definisce i suoi particolari bisogni rispetto al servizio; il progetto migratorio di una donna vittima di tratta è ancora in atto nel momento in cui questa entra in contatto con un centro antitratta. c Dunque è fondamentale collaborare con lei alla ricostruzione di quel progetto che l’ha condotta alla decisione di partire per l’Italia.

    Per questo motivo, le operatrici coinvolgono le donne nel definire quali siano i loro bisogni e gli obiettivi da raggiungere, ponendo delle priorità e costruendo insieme un programma individualizzato.

  • Violenza contro le persone con disabilità

    Violenza contro le persone con disabilità

    Le donne con disabilità sono particolarmente spesso vittime di violenza. Secondo studi recenti provenienti dall’area germanofona, una donna con disabilità su due fino a quattro è vittima di violenza.

    In Alto Adige non ci sono studi sul tema della violenza contro le donne con disabilità.

    Chi sono gli autori delle violenze?

    Gli autori delle violenze provengono spesso dall’ambiente sociale vicino alle donne. Si tratta di familiari, conoscenti, vicini di casa e persone di supporto.

    Molto spesso le donne con disabilità subiscono violenza anche da altre persone con disabilità (violenza tra pari).

    Quali sono i fattori di rischio?

    • Dipendenza: Le donne con disabilità dipendono spesso dal supporto di assistenti e familiari. Questa dipendenza dagli altri crea uno squilibrio di potere, di cui gli autori delle violenze approfittano.
    • Isolamento: Le donne con disabilità che vivono in strutture residenziali hanno difficoltà ad accedere alle informazioni e ai servizi di supporto. Le persone con disabilità hanno spesso meno contatti sociali rispetto a quelle senza disabilità.
    • Discriminazione e bassa autostima: Le difficoltà nella comunicazione e la scarsa consapevolezza dei propri diritti e limiti favoriscono esperienze di violenza e abuso prolungate, così come l’impotenza nel riuscire a interromperle.
    • Mancanza di educazione sessuale: Alle donne con disabilità viene spesso negato il diritto alla sessualità o l’accesso a informazioni sulla sessualità. La mancanza di conoscenza del proprio corpo, dei propri limiti e della propria sessualità favorisce gli abusi sessuali.

    Protezione dalla violenza inclusiva! Adesso!

    Il tema della violenza e della protezione dalla violenza deve essere sempre considerato in modo inclusivo, perché le persone in una società sono colpite dalla violenza in modi diversi. Una protezione dalla violenza inclusiva garantisce a tutti l’accesso equo al diritto di una vita autodeterminata e senza violenza.

    Elementi fondamentali della protezione inclusiva dalla violenza

    • Accessibilità architettonica dei centri di supporto
    • Informazioni accessibili sui centri di supporto e sui numeri di emergenza
    • Consulenza accessibile (linguaggio semplificato, lingua dei segni, comunicazione scritta).
    • Visibilità della violenza contro le donne con disabilità nel discorso sulla violenza contro le donne.
    • Concetti obbligatori di protezione dalla violenza nelle strutture per persone con disabilità.
    • Rilevazione statistica delle aggressioni e della violenza nelle strutture e nei servizi.
    • Prevenzione attraverso corsi per donne con disabilità sui temi dell’essere donna, sessualità, i miei diritti, autodifesa.
    • Integrare la violenza contro le donne con disabilità nella sensibilizzazione interdisciplinare, nella formazione continua e nella rete di professionisti dei settori della polizia, della giustizia, della medicina e del sociale.
    • Offerte di supporto psicoterapeutico per donne con disabilità.

    Centro di supporto:

    Centro di consulenza LISEA – Consulenza su amore e sessualità – Lebenshilfe: al sito web

    Documenti e link utili in linguaggio semplificato:

    • Progetto Erika nel pronto soccorso dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige: al volantino
    • Tutto chiaro? Un opuscolo per giovani donne: all’opuscolo

  • Violenza digitale

    Violenza digitale

    Viviamo in un mondo in cui i confini tra vita online e offline sono sempre più labili e le esperienze online hanno un impatto reale sulla vita dei bambini, con conseguenze fisiche ed emotive significative.

    Gli ambienti digitali non devono quindi essere considerati solo come strumenti di intrattenimento o comunicazione, ma come mezzi reali per la codifica e la costruzione di relazioni sociali.

    Cos’é la violenza digitale?

    La violenza di genere online è definita come “qualsiasi forma di violenza di genere perpetrata online o commessa, aiutata o favorita in tutto o in parte attraverso un mezzo digitale e diretta contro una donna in quanto tale o che colpisce in modo sproporzionato le donne”.

    Come può avvenire?

    • Minacce sessuali: costringere o fare pressione ad assumere comportamenti sessuali online o condividere materiale sessuale online.
    • Molestie sessuali: qualsiasi sessualizzazione non richiesta della persona che si trova a ricevere commenti, richieste o contenuti indesiderati online.
    • Cyberstalking: raccoglie varie attività, tra cui l’uso di app per geolocalizzare la persona o di tecnologie per controllare, seguire e molestare la persona.
    • Abusi relazionali digitali: consiste nel ricorso alle tecnologie per controllare e abusare della/del partner attraverso gli strumenti digitali.
    • discorsi discriminatori – hate speech: discorsi discriminatori in base a genere, razza, età, orientamento sessuale della persona ecc.
    • Sextortion: forma di ricatto online utilizzando foto e/o video condivisi dalla persona vittima.
    • Victim Blaming: Consiste nell’accusare parzialmente la vittima di una violenza di genere (ad esempio uno stupro) di aver in qualche modo provocato o contribuito a quello che le è accaduto.

    Qui trovate il link

  • Il ciclo della violenza

    Il ciclo della violenza

    Il ciclo della violenza è da intendersi come : “il progressivo e rovinoso vortice in cui la donna viene inghiottita dalla violenza continuativa, sistematica, e quindi ciclica, da parte del partner” (L. Walker, 1979)

    Il fenomeno della violenza è ciclico e si sviluppa in tre distinte fasi:

    1. Fase di crescita della tensione

    La donna avverte la crescente tensione e tenta di evitare l’escalation cerando di placare l’uomo, diminuire la tensione e prevenire l’agire violento del partner. L’uomo non agisce direttamente la violenza: la comunica mediante la mimica, atteggiamenti scostanti e il silenzio astioso.

    2. Fase di maltrattamento

    L’uomo dà libero sfogo alla violenza. Non si arriva sempre all’aggressione fisica: l’autore della violenza può esprimere la sua aggressività anche attraverso insulti, minacce e la rottura violenta di oggetti. In generale, la violenza fisica è progressiva: nei primi episodi si manifesta con spinte, torsioni delle braccia, per poi passare a schiaffi, pugni e calci e/o all’uso di oggetti pericolosi e armi. In questa fase, per sottolineare il proprio potere, l’uomo può agire violenza sessuale.

    3. Fase di luna di miele

    L’uomo si scusa ed è premuroso e attento. Sono frequenti i regali, le promesse, l’intenzione di intraprendere una terapia e di “fare di tutto per cambiare Sono usuali, anche, le minacce di suicidio. C’è poi lo scarico della responsabilità: l’uomo attribuisce la causa del suo comportamento a motivi esterni, come il lavoro, una criticità economica, ma soprattutto accusa la donna di averlo provocato o di aver compiuto azioni che giustificano la sua aggressione.

    Quando la violenza è radicata i cicli si ripetono e, come una spirale, con il tempo accelerano e cresce l’intensità.

    Con il passare del tempo, la fase di luna di miele si riduce e le prime due fasi diventano più frequenti, e con conseguenze più gravi per la donna. Se il processo ciclico non viene interrotto la vita della donna può essere in pericolo.

    Qui il video

  • Orfani di femminicidio

    Orfani di femminicidio

    A rendere alcuni femminicidi ancor più spietati è il fatto che il carnefice non è solo marito o compagno, ma anche il padre dei figli. Diventano orfani e sono esposti a una realtà particolarmente crudele: La madre è morta e il padre è accusato di omicidio.

    Come si definiscono gli orfani di femminicidio?

    Gli orfani di femminicidio sono bambini e bambine che hanno assistito, a volte per anni, alle violenze del padre nei confronti della madre, subendone le conseguenze sul proprio processo di sviluppo a livello emotivo, relazionale e cognitivo.

    Cosa prevede la legge?

    La legge italiana prevede che gli orfani di femminicidio possano accedere al Fondo per le vittime di crimini violenti (Legge n. 122/2016), prevedendo supporti economici a sostegno delle famiglie affidatarie, borse di studio e programmi di ingresso nel mondo del lavoro. Possono anche usufruire di un supporto medico e psicologico gratuito.

    Queste scelte sono motivate dalla necessità di aiutare gli orfani e le famiglie a cui sono dati in affido ad elaborare la violenza di cui sono stati vittima e ritornare, per quanto possibile, ad una vita normale.

    In tale ottica, si prevede anche la possibilità, per il figlio/la figlia del femminicida di cambiare il cognome, prendendo quello della madre, nonché la sospensione del pagamento alla persona che ha commesso il reato della pensione di reversibilità della vittima, che, invece, viene riconosciuta integralmente ai suoi orfani.

  • Femminicidio

    Femminicidio

    Che cos’è un femminicidio?

    Il femminicidio è la forma estrema di violenza di genere contro le donne e si riferisce a tutti i casi di omicidio intenzionale o involontario in cui una donna viene uccisa da un uomo per motivi di genere: una donna viene uccisa perché è una donna.

    Il femminicidio rappresenta la punta dell’iceberg della violenza di genere; l’uccisione di una donna è spesso il culmine di violenze continuative perpetrate a lungo termine (UNODC, 2019).

  • Violenza sul posto di lavoro

    Violenza sul posto di lavoro

    Il codice delle pari opportunità (decreto legislativo n. 198/2006) definisce molestie sessuali tutti quei comportamenti a sfondo sessuale o basati sull’appartenenza di genere che hanno la caratteristica di essere indesiderati e di violare la dignità di una persona.

    Fanno parte di questi ultimi una serie di molestie e di comportamenti indesiderati messi in atto per ragioni connesse al sesso e aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

    Cosa fare se si è vittima di molestie sessuali sul luogo di lavoro?

    La molestia sessuale si manifesta in molte forme. Le persone interessate spesso reagiscono con ritardo a causa della loro vergogna o della paura di perdere il lavoro. Per intervenire rapidamente, è importante che le vittime richiedano tempestivamente la consulenza della consigliera di parità o di un sindacato. Accanto alle conseguenze penali per l’autore (o gli autori), anche sul datore di lavoro gravano obblighi di legge circa la prevenzione della violenza (di genere) ovvero l’obbligo di intervenire immediatamente (articoli 2049 e 2087 del codice civile).

    Mobbing

    Nel 1993, lo psicologo del lavoro Heinz Leymann, nel suo libro “Mobbing: Psychoterror am Arbeitsplatz und wie man sich dagegen wehren kann” (Mobbing: terrorismo psicologico sul luogo di lavoro ‒ come difendersi) ha formulato una definizione del mobbing, portando così l’argomento al centro del dibattito pubblico.

    Leymann descrive il mobbing come “una comunicazione ostile da parte di uno o più individui diretta contro un singolo, che molto spesso può protrarsi nel tempo e condizionare il rapporto tra l’autore e la vittima.”

    La legge provinciale 21 giugno 2021, n. 4, definisce il mobbing come una serie di comportamenti

    • caratterizzati da una conflittualità sistematica, persistente e in costante progresso;
    • mediante i quali una o più persone vengono fatte oggetto di azioni persecutorie da parte di uno o più aggressori in posizione superiore o di parità;
    • che hanno lo scopo di causare alla vittima danni di vario tipo e gravità.

    La persona colpita non ha alcuna possibilità o ha grande difficoltà a reagire, con conseguenze negative per la sua salute psicofisica, il suo equilibrio, le relazioni sociali, la reputazione personale e la professionalità.

    Il mobbing è caratterizzato dalla contestuale presenza delle seguenti condizioni:

    • la situazione di conflittualità si svolge in un contesto lavorativo;
    • vengono messe in atto azioni ostili quali ad esempio interferenze nelle relazioni interpersonali, isolamento sistematico, assegnazione ad altre mansioni, atti lesivi della reputazione, violenza o minacce di violenza;
    • le azioni ostili si ripetono più volte al mese;
    • le azioni ostili sono in corso da almeno sei mesi;
    • la situazione conflittuale tende ad acutizzarsi gradualmente;
    • è riscontrabile uno squilibrio tra gli antagonisti;
    • è presente un intento persecutorio.

    Le azioni dannose sul posto di lavoro non si verificano sempre in modo continuo e regolare, ma possono comunque produrre effetti negativi duraturi. In questo caso, si parla di straining.

    Cosa vuol dire “straining”?

    Per straining si intende una situazione di stress indotto sul posto di lavoro in cui la vittima subisce almeno un’azione che ha come conseguenza un effetto negativo duraturo sull’ambiente di lavoro.
    “A mero titolo esemplificativo l’effetto negativo duraturo può consistere in un demansionamento, uno svuotamento di mansioni, una marginalizzazione, un’esclusione da informazioni fondamentali per un buon espletamento del lavoro o in analoghe azioni volte a ostacolare o compromettere il sereno e dignitoso svolgimento del proprio lavoro e a sminuire la professionalità del/della dipendente.” (Fonte: Landesgesetz vom 21. Juni 2021, Nr. 4)

    Il servizio Anti Mobbing

    I principali compiti del servizio sono i seguenti:

    • svolgere attività di informazione, consulenza e mediazione per lavoratrici/lavoratori e per datrici/datori di lavoro;
    • sensibilizzare l’opinione pubblica in collaborazione con associazioni e istituzioni;
    • misure di informazione e formazione per lavoratrici, lavoratori, datori di lavoro e datrici di lavoro in collaborazione con enti locali di formazione;
    • organizzare conferenze e convegni in collaborazione con istituzioni, organizzazioni di categoria e associazioni.

    Le lavoratrici e i lavoratori nonché le datrici e i datori di lavoro possono contattare il servizio antimobbing compilando l’apposito modulo online .

    Per aiuto rivolgersi alla consigliera di parità:

    Consigliera di parità
    Via Cavour23/c (Parterre)
    39100 Bolzano

    Tel. +39 0471 946003
    E-Mail: info@gleichstellungsraetin-bz.org
    Sito web: www.gleichstellungsraetin-bz.org

  • Stalking

    Stalking

    Cosa vuol dire stalking?

    Comportamento persecutorio messo in atto quando la donna decide di allontanarsi da una relazione violenta: il maltrattatore perseguita l’ex partner seguendola negli spostamenti, aspettandola sotto casa, al lavoro, telefonandole continuamente a casa, in ufficio, sul cellulare. Viene minato il senso dell’autonomia e dell’indipendenza della donna facendola sentire “in trappola”

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  • Violenza economica

    Violenza economica

    Cosa si intende con violenza economica?

    Comportamenti che tendono a produrre dipendenza economica o ad imporre impegni economici non voluti: controllo dello stipendio della donna, obbligo a lasciare il lavoro o a non trovarsene uno, costrizione a firmare documenti, non pagare gli assegni di mantenimento o solo in parte.

    Guarda il video

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