Il codice delle pari opportunità (decreto legislativo n. 198/2006) definisce molestie sessuali tutti quei comportamenti a sfondo sessuale o basati sull’appartenenza di genere che hanno la caratteristica di essere indesiderati e di violare la dignità di una persona.
Fanno parte di questi ultimi una serie di molestie e di comportamenti indesiderati messi in atto per ragioni connesse al sesso e aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
Cosa fare se si è vittima di molestie sessuali sul luogo di lavoro?
La molestia sessuale si manifesta in molte forme. Le persone interessate spesso reagiscono con ritardo a causa della loro vergogna o della paura di perdere il lavoro. Per intervenire rapidamente, è importante che le vittime richiedano tempestivamente la consulenza della consigliera di parità o di un sindacato. Accanto alle conseguenze penali per l’autore (o gli autori), anche sul datore di lavoro gravano obblighi di legge circa la prevenzione della violenza (di genere) ovvero l’obbligo di intervenire immediatamente (articoli 2049 e 2087 del codice civile).
Mobbing
Nel 1993, lo psicologo del lavoro Heinz Leymann, nel suo libro “Mobbing: Psychoterror am Arbeitsplatz und wie man sich dagegen wehren kann” (Mobbing: terrorismo psicologico sul luogo di lavoro ‒ come difendersi) ha formulato una definizione del mobbing, portando così l’argomento al centro del dibattito pubblico.
Leymann descrive il mobbing come “una comunicazione ostile da parte di uno o più individui diretta contro un singolo, che molto spesso può protrarsi nel tempo e condizionare il rapporto tra l’autore e la vittima.”
La legge provinciale 21 giugno 2021, n. 4, definisce il mobbing come una serie di comportamenti
- caratterizzati da una conflittualità sistematica, persistente e in costante progresso;
- mediante i quali una o più persone vengono fatte oggetto di azioni persecutorie da parte di uno o più aggressori in posizione superiore o di parità;
- che hanno lo scopo di causare alla vittima danni di vario tipo e gravità.
La persona colpita non ha alcuna possibilità o ha grande difficoltà a reagire, con conseguenze negative per la sua salute psicofisica, il suo equilibrio, le relazioni sociali, la reputazione personale e la professionalità.
Il mobbing è caratterizzato dalla contestuale presenza delle seguenti condizioni:
- la situazione di conflittualità si svolge in un contesto lavorativo;
- vengono messe in atto azioni ostili quali ad esempio interferenze nelle relazioni interpersonali, isolamento sistematico, assegnazione ad altre mansioni, atti lesivi della reputazione, violenza o minacce di violenza;
- le azioni ostili si ripetono più volte al mese;
- le azioni ostili sono in corso da almeno sei mesi;
- la situazione conflittuale tende ad acutizzarsi gradualmente;
- è riscontrabile uno squilibrio tra gli antagonisti;
- è presente un intento persecutorio.
Le azioni dannose sul posto di lavoro non si verificano sempre in modo continuo e regolare, ma possono comunque produrre effetti negativi duraturi. In questo caso, si parla di straining.
Cosa vuol dire “straining”?
Per straining si intende una situazione di stress indotto sul posto di lavoro in cui la vittima subisce almeno un’azione che ha come conseguenza un effetto negativo duraturo sull’ambiente di lavoro.
“A mero titolo esemplificativo l’effetto negativo duraturo può consistere in un demansionamento, uno svuotamento di mansioni, una marginalizzazione, un’esclusione da informazioni fondamentali per un buon espletamento del lavoro o in analoghe azioni volte a ostacolare o compromettere il sereno e dignitoso svolgimento del proprio lavoro e a sminuire la professionalità del/della dipendente.” (Fonte: Landesgesetz vom 21. Juni 2021, Nr. 4)
Il servizio Anti Mobbing
I principali compiti del servizio sono i seguenti:
- svolgere attività di informazione, consulenza e mediazione per lavoratrici/lavoratori e per datrici/datori di lavoro;
- sensibilizzare l’opinione pubblica in collaborazione con associazioni e istituzioni;
- misure di informazione e formazione per lavoratrici, lavoratori, datori di lavoro e datrici di lavoro in collaborazione con enti locali di formazione;
- organizzare conferenze e convegni in collaborazione con istituzioni, organizzazioni di categoria e associazioni.
Le lavoratrici e i lavoratori nonché le datrici e i datori di lavoro possono contattare il servizio antimobbing compilando l’apposito modulo online .
Per aiuto rivolgersi alla consigliera di parità:
Consigliera di parità
Via Cavour23/c (Parterre)
39100 Bolzano
Tel. +39 0471 946003
E-Mail: info@gleichstellungsraetin-bz.org
Sito web: www.gleichstellungsraetin-bz.org

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