Categoria: Forme di violenza

  • Violenza di genere da tratta e sfruttamento (Alba)

    Violenza di genere da tratta e sfruttamento (Alba)

    Le donne migranti vittime di tratta e sfruttamento accolte nei centri nazionali antitratta (tra cui il progetto Alba) sono in primo luogo vittime di violenza.


    La loro esperienza migratoria è stata infatti caratterizzata da violenze fisiche, sessuali economiche e psicologiche. Spesso la condizione di violenza sussiste anche nel Paese d’origine all’interno del proprio contesto familiare. La fase dell’elaborazione del progetto migratorio e della decisione di partire è spesso caratterizzata da uno stato di assoggettamento; a volte le donne sono sollecitate dalle stesse famiglie che vedono nella loro partenza una possibilità di guadagno.

    Il viaggio può avvenire con varie modalità, più o meno rischiose e violente; in questa fase le donne perdono ogni diritto e si affidano alle organizzazioni che si occupano del transito per poi passare nelle mani di chi sfrutterà la loro situazione di vulnerabilità legale ed economica nel Paese di destinazione. E’ qui che si realizza pienamente la condizione di assoggettamento e sfruttamento sessuale e di conseguenza l’esposizione al rischio di violenza fisica, economica, sessuale e psicologica

    Il Protocollo delle Nazioni Unite sulla Tratta di esseri umani (Palermo, 2000) considera un elemento non rilevante che la vittima sia o meno consenziente al momento della partenza così come all’arrivo. Questo è un aspetto essenziale per attribuire correttamente lo status di vittima di tratta ad una donna che sceglie di partire o di sottostare ad un’organizzazione criminale a causa del proprio stato di povertà, delle pressioni da parte della famiglia, o di uno status di “non persona” dovuto alla mancanza dei documenti necessari al soggiorno nel Paese.

    La condizione di completa dipendenza dai trafficanti prima e dagli sfruttatori poi, sommata ai traumi e alle violenze subite, vanno ad intaccare nelle donne il senso di fiducia in sé e negli altri, la capacità di gestire la propria autonomia o di avere spirito di iniziativa. Si crea sfiducia nelle proprie capacità, vengono intaccate l’identità personale e il modo di vivere le relazioni di intimità.

    L’esperienza di tratta, sfruttamento e violenza di ciascuna donna è un fattore essenziale da tenere in considerazione nell’elaborazione di un percorso di protezione e integrazione sociale. La storia di tratta che ogni donna ha vissuto caratterizza e definisce i suoi particolari bisogni rispetto al servizio; il progetto migratorio di una donna vittima di tratta è ancora in atto nel momento in cui questa entra in contatto con un centro antitratta. c Dunque è fondamentale collaborare con lei alla ricostruzione di quel progetto che l’ha condotta alla decisione di partire per l’Italia.

    Per questo motivo, le operatrici coinvolgono le donne nel definire quali siano i loro bisogni e gli obiettivi da raggiungere, ponendo delle priorità e costruendo insieme un programma individualizzato.

  • Violenza contro le persone con disabilità

    Violenza contro le persone con disabilità

    Le donne con disabilità sono particolarmente spesso vittime di violenza. Secondo studi recenti provenienti dall’area germanofona, una donna con disabilità su due fino a quattro è vittima di violenza.

    In Alto Adige non ci sono studi sul tema della violenza contro le donne con disabilità.

    Chi sono gli autori delle violenze?

    Gli autori delle violenze provengono spesso dall’ambiente sociale vicino alle donne. Si tratta di familiari, conoscenti, vicini di casa e persone di supporto.

    Molto spesso le donne con disabilità subiscono violenza anche da altre persone con disabilità (violenza tra pari).

    Quali sono i fattori di rischio?

    • Dipendenza: Le donne con disabilità dipendono spesso dal supporto di assistenti e familiari. Questa dipendenza dagli altri crea uno squilibrio di potere, di cui gli autori delle violenze approfittano.
    • Isolamento: Le donne con disabilità che vivono in strutture residenziali hanno difficoltà ad accedere alle informazioni e ai servizi di supporto. Le persone con disabilità hanno spesso meno contatti sociali rispetto a quelle senza disabilità.
    • Discriminazione e bassa autostima: Le difficoltà nella comunicazione e la scarsa consapevolezza dei propri diritti e limiti favoriscono esperienze di violenza e abuso prolungate, così come l’impotenza nel riuscire a interromperle.
    • Mancanza di educazione sessuale: Alle donne con disabilità viene spesso negato il diritto alla sessualità o l’accesso a informazioni sulla sessualità. La mancanza di conoscenza del proprio corpo, dei propri limiti e della propria sessualità favorisce gli abusi sessuali.

    Protezione dalla violenza inclusiva! Adesso!

    Il tema della violenza e della protezione dalla violenza deve essere sempre considerato in modo inclusivo, perché le persone in una società sono colpite dalla violenza in modi diversi. Una protezione dalla violenza inclusiva garantisce a tutti l’accesso equo al diritto di una vita autodeterminata e senza violenza.

    Elementi fondamentali della protezione inclusiva dalla violenza

    • Accessibilità architettonica dei centri di supporto
    • Informazioni accessibili sui centri di supporto e sui numeri di emergenza
    • Consulenza accessibile (linguaggio semplificato, lingua dei segni, comunicazione scritta).
    • Visibilità della violenza contro le donne con disabilità nel discorso sulla violenza contro le donne.
    • Concetti obbligatori di protezione dalla violenza nelle strutture per persone con disabilità.
    • Rilevazione statistica delle aggressioni e della violenza nelle strutture e nei servizi.
    • Prevenzione attraverso corsi per donne con disabilità sui temi dell’essere donna, sessualità, i miei diritti, autodifesa.
    • Integrare la violenza contro le donne con disabilità nella sensibilizzazione interdisciplinare, nella formazione continua e nella rete di professionisti dei settori della polizia, della giustizia, della medicina e del sociale.
    • Offerte di supporto psicoterapeutico per donne con disabilità.

    Centro di supporto:

    Centro di consulenza LISEA – Consulenza su amore e sessualità – Lebenshilfe: al sito web

    Documenti e link utili in linguaggio semplificato:

    • Progetto Erika nel pronto soccorso dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige: al volantino
    • Tutto chiaro? Un opuscolo per giovani donne: all’opuscolo

  • Violenza digitale

    Violenza digitale

    Viviamo in un mondo in cui i confini tra vita online e offline sono sempre più labili e le esperienze online hanno un impatto reale sulla vita dei bambini, con conseguenze fisiche ed emotive significative.

    Gli ambienti digitali non devono quindi essere considerati solo come strumenti di intrattenimento o comunicazione, ma come mezzi reali per la codifica e la costruzione di relazioni sociali.

    Cos’é la violenza digitale?

    La violenza di genere online è definita come “qualsiasi forma di violenza di genere perpetrata online o commessa, aiutata o favorita in tutto o in parte attraverso un mezzo digitale e diretta contro una donna in quanto tale o che colpisce in modo sproporzionato le donne”.

    Come può avvenire?

    • Minacce sessuali: costringere o fare pressione ad assumere comportamenti sessuali online o condividere materiale sessuale online.
    • Molestie sessuali: qualsiasi sessualizzazione non richiesta della persona che si trova a ricevere commenti, richieste o contenuti indesiderati online.
    • Cyberstalking: raccoglie varie attività, tra cui l’uso di app per geolocalizzare la persona o di tecnologie per controllare, seguire e molestare la persona.
    • Abusi relazionali digitali: consiste nel ricorso alle tecnologie per controllare e abusare della/del partner attraverso gli strumenti digitali.
    • discorsi discriminatori – hate speech: discorsi discriminatori in base a genere, razza, età, orientamento sessuale della persona ecc.
    • Sextortion: forma di ricatto online utilizzando foto e/o video condivisi dalla persona vittima.
    • Victim Blaming: Consiste nell’accusare parzialmente la vittima di una violenza di genere (ad esempio uno stupro) di aver in qualche modo provocato o contribuito a quello che le è accaduto.

    Qui trovate il link

  • Violenza sul posto di lavoro

    Violenza sul posto di lavoro

    Il codice delle pari opportunità (decreto legislativo n. 198/2006) definisce molestie sessuali tutti quei comportamenti a sfondo sessuale o basati sull’appartenenza di genere che hanno la caratteristica di essere indesiderati e di violare la dignità di una persona.

    Fanno parte di questi ultimi una serie di molestie e di comportamenti indesiderati messi in atto per ragioni connesse al sesso e aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

    Cosa fare se si è vittima di molestie sessuali sul luogo di lavoro?

    La molestia sessuale si manifesta in molte forme. Le persone interessate spesso reagiscono con ritardo a causa della loro vergogna o della paura di perdere il lavoro. Per intervenire rapidamente, è importante che le vittime richiedano tempestivamente la consulenza della consigliera di parità o di un sindacato. Accanto alle conseguenze penali per l’autore (o gli autori), anche sul datore di lavoro gravano obblighi di legge circa la prevenzione della violenza (di genere) ovvero l’obbligo di intervenire immediatamente (articoli 2049 e 2087 del codice civile).

    Mobbing

    Nel 1993, lo psicologo del lavoro Heinz Leymann, nel suo libro “Mobbing: Psychoterror am Arbeitsplatz und wie man sich dagegen wehren kann” (Mobbing: terrorismo psicologico sul luogo di lavoro ‒ come difendersi) ha formulato una definizione del mobbing, portando così l’argomento al centro del dibattito pubblico.

    Leymann descrive il mobbing come “una comunicazione ostile da parte di uno o più individui diretta contro un singolo, che molto spesso può protrarsi nel tempo e condizionare il rapporto tra l’autore e la vittima.”

    La legge provinciale 21 giugno 2021, n. 4, definisce il mobbing come una serie di comportamenti

    • caratterizzati da una conflittualità sistematica, persistente e in costante progresso;
    • mediante i quali una o più persone vengono fatte oggetto di azioni persecutorie da parte di uno o più aggressori in posizione superiore o di parità;
    • che hanno lo scopo di causare alla vittima danni di vario tipo e gravità.

    La persona colpita non ha alcuna possibilità o ha grande difficoltà a reagire, con conseguenze negative per la sua salute psicofisica, il suo equilibrio, le relazioni sociali, la reputazione personale e la professionalità.

    Il mobbing è caratterizzato dalla contestuale presenza delle seguenti condizioni:

    • la situazione di conflittualità si svolge in un contesto lavorativo;
    • vengono messe in atto azioni ostili quali ad esempio interferenze nelle relazioni interpersonali, isolamento sistematico, assegnazione ad altre mansioni, atti lesivi della reputazione, violenza o minacce di violenza;
    • le azioni ostili si ripetono più volte al mese;
    • le azioni ostili sono in corso da almeno sei mesi;
    • la situazione conflittuale tende ad acutizzarsi gradualmente;
    • è riscontrabile uno squilibrio tra gli antagonisti;
    • è presente un intento persecutorio.

    Le azioni dannose sul posto di lavoro non si verificano sempre in modo continuo e regolare, ma possono comunque produrre effetti negativi duraturi. In questo caso, si parla di straining.

    Cosa vuol dire “straining”?

    Per straining si intende una situazione di stress indotto sul posto di lavoro in cui la vittima subisce almeno un’azione che ha come conseguenza un effetto negativo duraturo sull’ambiente di lavoro.
    “A mero titolo esemplificativo l’effetto negativo duraturo può consistere in un demansionamento, uno svuotamento di mansioni, una marginalizzazione, un’esclusione da informazioni fondamentali per un buon espletamento del lavoro o in analoghe azioni volte a ostacolare o compromettere il sereno e dignitoso svolgimento del proprio lavoro e a sminuire la professionalità del/della dipendente.” (Fonte: Landesgesetz vom 21. Juni 2021, Nr. 4)

    Il servizio Anti Mobbing

    I principali compiti del servizio sono i seguenti:

    • svolgere attività di informazione, consulenza e mediazione per lavoratrici/lavoratori e per datrici/datori di lavoro;
    • sensibilizzare l’opinione pubblica in collaborazione con associazioni e istituzioni;
    • misure di informazione e formazione per lavoratrici, lavoratori, datori di lavoro e datrici di lavoro in collaborazione con enti locali di formazione;
    • organizzare conferenze e convegni in collaborazione con istituzioni, organizzazioni di categoria e associazioni.

    Le lavoratrici e i lavoratori nonché le datrici e i datori di lavoro possono contattare il servizio antimobbing compilando l’apposito modulo online .

    Per aiuto rivolgersi alla consigliera di parità:

    Consigliera di parità
    Via Cavour23/c (Parterre)
    39100 Bolzano

    Tel. +39 0471 946003
    E-Mail: info@gleichstellungsraetin-bz.org
    Sito web: www.gleichstellungsraetin-bz.org

  • Stalking

    Stalking

    Cosa vuol dire stalking?

    Comportamento persecutorio messo in atto quando la donna decide di allontanarsi da una relazione violenta: il maltrattatore perseguita l’ex partner seguendola negli spostamenti, aspettandola sotto casa, al lavoro, telefonandole continuamente a casa, in ufficio, sul cellulare. Viene minato il senso dell’autonomia e dell’indipendenza della donna facendola sentire “in trappola”

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  • Violenza economica

    Violenza economica

    Cosa si intende con violenza economica?

    Comportamenti che tendono a produrre dipendenza economica o ad imporre impegni economici non voluti: controllo dello stipendio della donna, obbligo a lasciare il lavoro o a non trovarsene uno, costrizione a firmare documenti, non pagare gli assegni di mantenimento o solo in parte.

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  • Violenza sessuale

    Violenza sessuale

    Che cos’è la violenza sessuale?

    Qualsiasi atto sessuale forzato che avvenga senza il consenso della donna: aggressione sessuale, stupro, incesto, coercizione, comportamenti sessuali umilianti e/o dolorosi, coercizione alla visione di materiale pornografico.

    Ecco il video

  • Violenza psicologica

    Violenza psicologica

    Cosa si intende come violenza psicologica?

    Comportamenti che danneggiano l’identità e l’autostima della donna, la sua possibilità di benessere, la sua capacità di reagire facendola sentire in colpa: insulti, denigrazioni, minacce, minaccia di morte, controllo delle relazioni, colpevolizzazioni, isolamento, umiliazioni.

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  • Violenza fisica

    Violenza fisica

    Cosa entra nell’aspetto della violenza fisica?

    Aggressioni che comportano l’uso della forza: Spintonare, tirare per i capelli, schiaffeggiare, dare pugni, calci, colpire con oggetti, strangolare, ustionare, ferire con l’uso di armi, causare mutilazioni genitali. La gravità delle lesioni fisiche può variare da ematomi, escoriazioni, ossa e denti rotti, a lesioni permanenti fino alla morte.

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