Autore: UnBlock Media Apps

  • Orfani di femminicidio

    Orfani di femminicidio

    A rendere alcuni femminicidi ancor più spietati è il fatto che il carnefice non è solo marito o compagno, ma anche il padre dei figli. Diventano orfani e sono esposti a una realtà particolarmente crudele: La madre è morta e il padre è accusato di omicidio.

    Come si definiscono gli orfani di femminicidio?

    Gli orfani di femminicidio sono bambini e bambine che hanno assistito, a volte per anni, alle violenze del padre nei confronti della madre, subendone le conseguenze sul proprio processo di sviluppo a livello emotivo, relazionale e cognitivo.

    Cosa prevede la legge?

    La legge italiana prevede che gli orfani di femminicidio possano accedere al Fondo per le vittime di crimini violenti (Legge n. 122/2016), prevedendo supporti economici a sostegno delle famiglie affidatarie, borse di studio e programmi di ingresso nel mondo del lavoro. Possono anche usufruire di un supporto medico e psicologico gratuito.

    Queste scelte sono motivate dalla necessità di aiutare gli orfani e le famiglie a cui sono dati in affido ad elaborare la violenza di cui sono stati vittima e ritornare, per quanto possibile, ad una vita normale.

    In tale ottica, si prevede anche la possibilità, per il figlio/la figlia del femminicida di cambiare il cognome, prendendo quello della madre, nonché la sospensione del pagamento alla persona che ha commesso il reato della pensione di reversibilità della vittima, che, invece, viene riconosciuta integralmente ai suoi orfani.

  • Femminicidio

    Femminicidio

    Che cos’è un femminicidio?

    Il femminicidio è la forma estrema di violenza di genere contro le donne e si riferisce a tutti i casi di omicidio intenzionale o involontario in cui una donna viene uccisa da un uomo per motivi di genere: una donna viene uccisa perché è una donna.

    Il femminicidio rappresenta la punta dell’iceberg della violenza di genere; l’uccisione di una donna è spesso il culmine di violenze continuative perpetrate a lungo termine (UNODC, 2019).

  • Violenza assistita

    Violenza assistita

    Qualsiasi atto di violenza fisica, verbale – psicologica, sessuale, economica, compiuta su figure di riferimento di un minore. Di tale violenza il minore può fare esperienza direttamente (quando avviene nel suo campo percettivo) o indirettamente (quando il minore è a conoscenza della violenza) e/o percependone gli effetti.

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  • Violenza sul posto di lavoro

    Violenza sul posto di lavoro

    Il codice delle pari opportunità (decreto legislativo n. 198/2006) definisce molestie sessuali tutti quei comportamenti a sfondo sessuale o basati sull’appartenenza di genere che hanno la caratteristica di essere indesiderati e di violare la dignità di una persona.

    Fanno parte di questi ultimi una serie di molestie e di comportamenti indesiderati messi in atto per ragioni connesse al sesso e aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

    Cosa fare se si è vittima di molestie sessuali sul luogo di lavoro?

    La molestia sessuale si manifesta in molte forme. Le persone interessate spesso reagiscono con ritardo a causa della loro vergogna o della paura di perdere il lavoro. Per intervenire rapidamente, è importante che le vittime richiedano tempestivamente la consulenza della consigliera di parità o di un sindacato. Accanto alle conseguenze penali per l’autore (o gli autori), anche sul datore di lavoro gravano obblighi di legge circa la prevenzione della violenza (di genere) ovvero l’obbligo di intervenire immediatamente (articoli 2049 e 2087 del codice civile).

    Mobbing

    Nel 1993, lo psicologo del lavoro Heinz Leymann, nel suo libro “Mobbing: Psychoterror am Arbeitsplatz und wie man sich dagegen wehren kann” (Mobbing: terrorismo psicologico sul luogo di lavoro ‒ come difendersi) ha formulato una definizione del mobbing, portando così l’argomento al centro del dibattito pubblico.

    Leymann descrive il mobbing come “una comunicazione ostile da parte di uno o più individui diretta contro un singolo, che molto spesso può protrarsi nel tempo e condizionare il rapporto tra l’autore e la vittima.”

    La legge provinciale 21 giugno 2021, n. 4, definisce il mobbing come una serie di comportamenti

    • caratterizzati da una conflittualità sistematica, persistente e in costante progresso;
    • mediante i quali una o più persone vengono fatte oggetto di azioni persecutorie da parte di uno o più aggressori in posizione superiore o di parità;
    • che hanno lo scopo di causare alla vittima danni di vario tipo e gravità.

    La persona colpita non ha alcuna possibilità o ha grande difficoltà a reagire, con conseguenze negative per la sua salute psicofisica, il suo equilibrio, le relazioni sociali, la reputazione personale e la professionalità.

    Il mobbing è caratterizzato dalla contestuale presenza delle seguenti condizioni:

    • la situazione di conflittualità si svolge in un contesto lavorativo;
    • vengono messe in atto azioni ostili quali ad esempio interferenze nelle relazioni interpersonali, isolamento sistematico, assegnazione ad altre mansioni, atti lesivi della reputazione, violenza o minacce di violenza;
    • le azioni ostili si ripetono più volte al mese;
    • le azioni ostili sono in corso da almeno sei mesi;
    • la situazione conflittuale tende ad acutizzarsi gradualmente;
    • è riscontrabile uno squilibrio tra gli antagonisti;
    • è presente un intento persecutorio.

    Le azioni dannose sul posto di lavoro non si verificano sempre in modo continuo e regolare, ma possono comunque produrre effetti negativi duraturi. In questo caso, si parla di straining.

    Cosa vuol dire “straining”?

    Per straining si intende una situazione di stress indotto sul posto di lavoro in cui la vittima subisce almeno un’azione che ha come conseguenza un effetto negativo duraturo sull’ambiente di lavoro.
    “A mero titolo esemplificativo l’effetto negativo duraturo può consistere in un demansionamento, uno svuotamento di mansioni, una marginalizzazione, un’esclusione da informazioni fondamentali per un buon espletamento del lavoro o in analoghe azioni volte a ostacolare o compromettere il sereno e dignitoso svolgimento del proprio lavoro e a sminuire la professionalità del/della dipendente.” (Fonte: Landesgesetz vom 21. Juni 2021, Nr. 4)

    Il servizio Anti Mobbing

    I principali compiti del servizio sono i seguenti:

    • svolgere attività di informazione, consulenza e mediazione per lavoratrici/lavoratori e per datrici/datori di lavoro;
    • sensibilizzare l’opinione pubblica in collaborazione con associazioni e istituzioni;
    • misure di informazione e formazione per lavoratrici, lavoratori, datori di lavoro e datrici di lavoro in collaborazione con enti locali di formazione;
    • organizzare conferenze e convegni in collaborazione con istituzioni, organizzazioni di categoria e associazioni.

    Le lavoratrici e i lavoratori nonché le datrici e i datori di lavoro possono contattare il servizio antimobbing compilando l’apposito modulo online .

    Per aiuto rivolgersi alla consigliera di parità:

    Consigliera di parità
    Via Cavour23/c (Parterre)
    39100 Bolzano

    Tel. +39 0471 946003
    E-Mail: info@gleichstellungsraetin-bz.org
    Sito web: www.gleichstellungsraetin-bz.org

  • Stalking

    Stalking

    Cosa vuol dire stalking?

    Comportamento persecutorio messo in atto quando la donna decide di allontanarsi da una relazione violenta: il maltrattatore perseguita l’ex partner seguendola negli spostamenti, aspettandola sotto casa, al lavoro, telefonandole continuamente a casa, in ufficio, sul cellulare. Viene minato il senso dell’autonomia e dell’indipendenza della donna facendola sentire “in trappola”

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  • Violenza digitale

    Violenza digitale

    Cos’è la violenza digitale?

    Si tratta di un ampio spettro di reati commessi online o con mezzi tecnologici e fa parte del complesso di situazioni di violenza a cui le donne e le ragazze sono esposte per motivi specifici di genere, anche nel loro ambiente domestico. Non si tratta quindi di un fenomeno separato dalla violenza “reale”. Anzi, spesso segue gli stessi schemi della violenza offline e ha le stesse conseguenze sociali e sanitarie per le donne colpite.

    Le forme di violenza informatica stanno cambiando ed evolvendo con il rapido progresso delle tecnologie digitali.

  • Violenza economica

    Violenza economica

    Cosa si intende con violenza economica?

    Comportamenti che tendono a produrre dipendenza economica o ad imporre impegni economici non voluti: controllo dello stipendio della donna, obbligo a lasciare il lavoro o a non trovarsene uno, costrizione a firmare documenti, non pagare gli assegni di mantenimento o solo in parte.

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  • Violenza sessuale

    Violenza sessuale

    Che cos’è la violenza sessuale?

    Qualsiasi atto sessuale forzato che avvenga senza il consenso della donna: aggressione sessuale, stupro, incesto, coercizione, comportamenti sessuali umilianti e/o dolorosi, coercizione alla visione di materiale pornografico.

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  • Violenza psicologica

    Violenza psicologica

    Cosa si intende come violenza psicologica?

    Comportamenti che danneggiano l’identità e l’autostima della donna, la sua possibilità di benessere, la sua capacità di reagire facendola sentire in colpa: insulti, denigrazioni, minacce, minaccia di morte, controllo delle relazioni, colpevolizzazioni, isolamento, umiliazioni.

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  • Violenza fisica

    Violenza fisica

    Cosa entra nell’aspetto della violenza fisica?

    Aggressioni che comportano l’uso della forza: Spintonare, tirare per i capelli, schiaffeggiare, dare pugni, calci, colpire con oggetti, strangolare, ustionare, ferire con l’uso di armi, causare mutilazioni genitali. La gravità delle lesioni fisiche può variare da ematomi, escoriazioni, ossa e denti rotti, a lesioni permanenti fino alla morte.

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