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  • Violenza digitale

    Violenza digitale

    Viviamo in un mondo in cui i confini tra vita online e offline sono sempre più labili e le esperienze online hanno un impatto reale sulla vita dei bambini, con conseguenze fisiche ed emotive significative.

    Gli ambienti digitali non devono quindi essere considerati solo come strumenti di intrattenimento o comunicazione, ma come mezzi reali per la codifica e la costruzione di relazioni sociali.

    Cos’é la violenza digitale?

    La violenza di genere online è definita come “qualsiasi forma di violenza di genere perpetrata online o commessa, aiutata o favorita in tutto o in parte attraverso un mezzo digitale e diretta contro una donna in quanto tale o che colpisce in modo sproporzionato le donne”.

    Come può avvenire?

    • Minacce sessuali: costringere o fare pressione ad assumere comportamenti sessuali online o condividere materiale sessuale online.
    • Molestie sessuali: qualsiasi sessualizzazione non richiesta della persona che si trova a ricevere commenti, richieste o contenuti indesiderati online.
    • Cyberstalking: raccoglie varie attività, tra cui l’uso di app per geolocalizzare la persona o di tecnologie per controllare, seguire e molestare la persona.
    • Abusi relazionali digitali: consiste nel ricorso alle tecnologie per controllare e abusare della/del partner attraverso gli strumenti digitali.
    • discorsi discriminatori – hate speech: discorsi discriminatori in base a genere, razza, età, orientamento sessuale della persona ecc.
    • Sextortion: forma di ricatto online utilizzando foto e/o video condivisi dalla persona vittima.
    • Victim Blaming: Consiste nell’accusare parzialmente la vittima di una violenza di genere (ad esempio uno stupro) di aver in qualche modo provocato o contribuito a quello che le è accaduto.

    Qui trovate il link

  • Stereotipi di genere

    Stereotipi di genere

    Nelle relazioni affettive e sociali spesso emergono aspettative diverse in base al genere. Alcuni comportamenti vengono tradizionalmente associati alle donne, come ad esempio:

    • la tendenza a piangere;
    • la capacità di esprimere le proprie emozioni;
    • l’attenzione alla cura della coppia;
    • la disponibilità a sacrificarsi per il bene della relazione.

    Allo stesso modo, altri atteggiamenti vengono attribuiti più frequentemente agli uomini, come:

    • il controllo della partner o del partner;
    • la difficoltà a mostrare fragilità o emozioni;
    • la convinzione di dover essere sempre forti e indipendenti;
    • il ruolo di principale sostegno economico della coppia.

    Questi schemi rigidi, chiamati stereotipi di genere, non riflettono la realtà delle persone: ognuno e ognuna può esprimere emozioni, prendersi cura degli altri, essere indipendente o chiedere aiuto. Gli stereotipi possono diventare dannosi perché limitano la libertà individuale e alimentano comportamenti di disparità o di controllo nelle relazioni.

    Promuovere relazioni basate sul rispetto e sull’ascolto reciproco significa superare questi stereotipi e riconoscere il valore unico di ogni persona, al di là del genere.

  • Per i giovani

    Per i giovani

    Dalle ricerche emerge che i giovani sempre piu´spesso normalizzano o minimizzano i comportamenti violenti o controllanti nelle relazioni giustificandoli come “forma di gelosia o possessivita´” o addirittura di “amore”.

    E´importante riconoscere invece certi comportamenti come violenza e abuso dando loro il giusto nome.

    Quali sono i campanelli d’allarme?

    Accettare forme di controllo, tollerare pratiche violente, considerare la gelosia e il possesso come segni di amore e di una relazione di coppia sana, dare la colpa alla vittima di una violenza sessuale per il modo in cui è vestita.

    Quali sono altri comportamenti violenti?

    · essere oggetto di un linguaggio violento, con grida e insulti

    · essere oggetto di un linguaggio violento, con grida e insulti

    · essere ricattati per ottenere qualcosa che non si voleva fare

    · ricevere con insistenza la richiesta di foto intime

    · essere spaventato da atteggiamenti violenti (schiaffi, pugni, spinte, lancio di oggetti,

    · condivisione di foto intime con altri senza consenso

    Fonte ricerca sulla violenza onlife nelle relazioni intime tra adolescenti in Italia, realizzata in collaborazione con IPSOS “Le Ragazze Stanno Bene? Indagine sulla violenza di genere onlife in adolescenza”.

    Qui si va al sito web

  • Elenco avvocate/i

    Elenco avvocate/i

    Elenco degli avvocati e delle avvocate:

    • Costa Michela
      • Merano
      • 0473 234670
      • michela.costa@brennercom.net
    • Ennemoser Angelika
      • Merano
      • 0473 201427
      • info@avvocati-ae.com
    • Kofler Angelika
      • Brunico
      • 0474 554223
      • kofler@kbpartner.it
    • Martin Sybil
      • Bressanone
      • 0472 970319
      • info@studio-martin.com
    • Morisi Monica
      • Lana
      • 0473 605694
      • avv.morisimonica@gmail.com
    • Papà Vittorio
      • Bolzano
      • 0471 286247
      • studiolegale.papa@libero.it
    • Ruedl Sabine
      • Merano
      • 0473 234670
      • avv.ruedl@gmail.com
    • Vetrari Barbara
      • Bressanone
      • 0472 970319
      • avv.vetrari@gmail.com

  • Dichiarazione ISEE

    Dichiarazione ISEE

    PER IL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA GENITORIALITA’ E DEL REDDITO

    Le donne inserite nei programmi di protezione dei Centri antiviolenza possono richiedere l’ISEE che non comprenda il reddito dell’altro genitore, nei casi in cui questi sia escluso dalla potestà genitoriale sui figli o sia oggetto a provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare, oppure se sia stata accertata dalle Amministrazioni competenti (Autoritá Giudiziaria, Servizi Sociali) l’estraneitá del genitore in termini di rapporti affettivi ed economici.

    Come richiedere la dichiarazione ISEE?

    La dichiarazione ISEE può essere richiesta tramite i seguenti link:

    Domanda ISEE

    oppure

    Domanda ISEE precompilata

    La donna può ottenere l‘assegno unico e universale (Assegno unico ) per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili.

    Quanto si percepisce?

    L’importo spettante varia in relazione alla condizione economica del nucleo familiare sulla base dell’ISEE, valido al momento della domanda e viene garantito in misura minima anche in assenza di ISEE.

    Potete trovare un simulatore per il calcolo indicativo sul sito www.inps.it.

  • Inserimento lavorativo

    Inserimento lavorativo

    Dal 2021, la cooperativa Gea collabora con il Centro di Coordinamento per la Formazione Professionale e la Consulenza di Carriera per aiutare le donne vittime di violenza a trovare lavoro. Solo un numero limitato di donne può essere accettato nel progetto di inserimento lavorativo, che viene poi supportato dal centro di contatto contro la violenza.

    Dopo una valutazione congiunta, un membro del personale del servizio di accoglienza accompagna la donna al centro per l’impiego, dove incontra lo specialista del centro per l’impiego, che conosce la donna da integrare e ne valuta le competenze, le esperienze lavorative precedenti e le eventuali carenze formative, con l’obiettivo di trovarle un lavoro. I due dipartimenti rimarranno in contatto per tutta la durata del progetto.

    Quali sono i requisiti per partecipare al progetto?

    • Età lavorativa
    • Indipendenza nel raggiungere il posto di lavoro
    • Capacità di comunicare in una delle due lingue nazionali (italiano o tedesco)

    Durante il colloquio, l’impiegato del centro per l’impiego informa la donna sulle possibili alternative per il suo ritorno al lavoro, presentandole le seguenti opzioni:

    • Corsi di formazione professionale in tedesco o italiano
    • Tirocini di formazione e orientamento offerti dal Centro di Coordinamento della Formazione Professionale e dell’Orientamento e dal Centro di Coordinamento della Formazione Professionale.
    • Corsi di base sulla sicurezza sul posto di lavoro
    • Integrazione diretta nell’azienda
  • Punti sicuri per le donne a Bolzano

    Punti sicuri per le donne a Bolzano

    La città di Bolzano ha inaugurato i safe places, ovvero nuovi spazi sicuri per le donne a Bolzano.

    Quali sono i punti sicuri?

    I luoghi sicuri saranno allestiti in diversi negozi e farmacie di Bolzano e sono intesi come luoghi in cui le donne possono chiedere aiuto o cercare rifugio in caso di emergenza. Una donna in difficoltà può entrare nel negozio, descrivere la sua condizione e ricevere aiuto immediato.

    Grazie anche al supporto di Confesercenti e Handelsunion, sono stati individuati 35 negozi e farmacieche si sono impegnati a creare luoghi in cui le donne in difficoltà o in situazioni di pericolo possano trovare uno spazio sicuro.

    Questi luoghi possono aiutarmi?

    I negozi partecipanti hanno preso parte a un corso di formazione sulla violenza contro le donne organizzato dall’ufficio antiviolenza di GEA, in modo da poter riconoscere le situazioni di pericolo e fornire assistenza immediata.

    Come faccio a riconoscere i luoghi sicuri?

    I negozi che partecipano all’iniziativa sono contrassegnati da un adesivo che li identifica come “luogo sicuro per le donne” e che è facilmente riconoscibile da tutte le donne.

    Con l’iniziativa “Luoghi sicuri per le donne” vogliamo dare un contributo concreto alla sicurezza delle donne e allo stesso tempo creare una comunità attenta, sensibile e attivamente coinvolta nella prevenzione e nella lotta alla violenza contro le donne.

    L’elenco dei luoghi sicuri nella città di Bolzano: Alla lista

  • Progetto Erika

    Progetto Erika

    In caso di violenza , le donne devono poter accedere a una rete capillare che fornisca loro consulenza, sostegno e assistenza. Uno di questi programmi è il progetto Erika.

    Cos’è il progetto Erika?

    Attraverso il progetto, le vittime di violenza dovrebbero poter accedere più rapidamente a un accompagnamento professionale nelle situazioni di violenza nei pronto soccorso degli ospedali dell’Alto Adige.

    La storia di come è nato il progetto

    Il progetto è nato a Bolzano nel 2015 ed è stato esteso a tutto l’Alto Adige nel dicembre dell’anno precedente. Nel 2017, le linee guida per le aziende sanitarie sono state emanate a livello statale con un decreto del Primo Ministro. Secondo uno studio dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), fino a due terzi delle vittime di violenza si rivolgono all’ospedale per chiedere aiuto. Questo fa capire quanto sia importante il personale che vi lavora per riconoscere i crimini violenti e per affrontare la situazione in modo professionalmente competente. Proprio per questo il progetto Erika e la sua espansione a livello nazionale in tutto l’Alto Adige sono così importanti.

    Il volantino informa sul Progetto Erika

    La firma del protocollo d’intesa tra l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, l’Assessorato Provinciale agli Affari Sociali, la Polizia di Stato, il Comando locale dei Carabinieri e i punti di contatto contro la violenza garantisce alle vittime di violenza l’accesso ai servizi di supporto nel più breve tempo possibile e l’accesso prioritario e diretto ai servizi medici nelle proprie sedi protette.

    Nel corso di corsi di formazione appositamente organizzati, il personale dei punti di contatto contro la violenza informa e sensibilizza il personale medico e infermieristico interessato dei reparti di emergenza e ginecologici, nonché il personale di sicurezza.

    L’organizzazione medica e l’Ufficio per la protezione dell’infanzia e della gioventù e l’inclusione sociale hanno anche pubblicato un volantino informativo che sarà disponibile in futuro nelle strutture pubbliche.

    È disponibile anche sul sito web dell’organizzazione dei servizi medici.

  • Astensione dal lavoro e permessi speciali

    Astensione dal lavoro e permessi speciali

    Le donne vittime di violenza che partecipano a un programma di protezione di un punto di contatto contro la violenza o di una casa di accoglienza per donne riconosciuta dai servizi sociali del comune di residenza hanno diritto a un congedo speciale retribuito.

    Quanto dura il congedo?

    Questo congedo speciale comprende tre mesi, che possono essere richiesti in un periodo di tre anni dall’inizio del programma di protezione.

    Può essere utilizzato in giorni o in ore.

    Chi può richiederlo??

    • Lavoratrici del settore pubblico e privato
    • Apprendiste, operaie, impiegate amministrative e dirigenti
    • lavoratrici del settore agricolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato
    • lavoratrici domestiche;
    • lavoratrici in proprio;
    • lavoratrici iscritte nella Gestione Separata INPS (solo congedo, senza indennità)

    Indennità riconosciuta

    Durante il periodo di assenza, i dipendenti hanno diritto a un’indennità giornaliera calcolata sulla base del 100% dell’ultima retribuzione percepita.

    Ai lavoratori assicurati alla Gestione Separata è riconosciuto solo il diritto alla sospensione temporanea del rapporto di collaborazione.

    Come si puó richiedere il congedo?

    La domanda di esenzione speciale (congedo speciale retribuito) deve essere presentata online tramite il seguente sito web del NISF:

    Portale Inps – Congedo indennizzato per le donne vittime di violenza di genere

    I dipendenti del settore pubblico possono richiedere il congedo straordinario retribuito tramite il rappresentante sindacale (se nominato) o tramite il consigliere provinciale per le pari opportunità dell’organizzazione di appartenenza.

    Consigliera di Parità Alto Adige:

    Dott.ssa Brigitte Hofer

    Via Cavour 23/c (piano terra)
    39100 Bolzano

    Tel. +39 0471 946003
    E-mail: info@consiglieradiparita-bz.org
    PEC: gleichstellungsraetin.consparita@pec.prov-bz.org

    Raggiungibilità:

    Lunedì-Giovedì
    09:00 – 12:00
    15:00 – 16:30

    Venerdì
    09:00 – 12:00

  • Permesso di soggiorno

    Permesso di soggiorno

    L’articolo 59 della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne(sull’articolo 59) e la violenza domestica (la cosiddetta Convenzione di Istanbul, ratificata dall’Italia con la legge n. 77 del 2013) prevede che gli Stati adottino misure per garantire che le vittime il cui status di residenza dipende da quello del coniuge o del partner possano ottenere un permesso di soggiorno autonomo in caso di scioglimento del matrimonio o della relazione in situazioni particolarmente difficili, indipendentemente dalla durata del matrimonio o della relazione.

    Tale disposizione ha trovato attuazione nell’ordinamento italiano con l’inserimento nel Testo Unico dell’immigrazione (D.lgs 286/98) dell’art. 18 bis ai sensi del quale il questore – quando siano accertate situazioni di violenza o abuso e emerga un concreto e attuale pericolo per l’ incolumità della vittima .rilascia, un permesso per consentire alla vittima straniera, priva di permesso di soggiorno, di sottrarsi alla violenza. La finalità del permesso di soggiorno è quindi quella di consentire alla straniera di sottrarsi alla violenza in ambito domestico.

    Permesso di soggiorno per violenza domestica

    Il permesso di soggiorno per violenza domestica è previsto dall’art. 18bis del Testo Unico sull’Immigrazione: Si tratta di un permesso per“casi speciali“, che ha lo scopo di dare alle vittime di violenza l’opportunità di sfuggire alla violenza.

    Cosa si intende per violenza domestica?

    Secondo l’articolo 3 della Convenzione di Istanbul, il termine “violenza domestica” si riferisce a tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra coniugi o partner precedenti o attuali, indipendentemente dal fatto che l’autore del reato abbia o abbia avuto lo stesso luogo di residenza della vittima.

    Condizioni si ha diritto al permesso di soggiorno per violenza domestica

    Il permesso di soggiorno per violenza domestica viene concesso solo se, nel corso di indagini o procedimenti relativi a reati commessi sul territorio italiano in relazione alla violenza domestica, vengono individuate situazioni di violenza o abuso nei confronti di una persona straniera e sorge un pericolo concreto e attuale per la sua incolumità a seguito della decisione di sottrarsi alla violenza o a seguito delle dichiarazioni rese.
    Il presupposto per il rilascio di tale permesso di soggiorno è, in particolare, che la violenza domestica o l’abuso nei confronti della persona straniera siano accertati nell’ambito di un’indagine o di un procedimento penale relativo a uno dei seguenti reati:

    • Abuso di familiari e persone conviventi (Art. 572 StGb);
    • lesioni personali dolose e gravi (art. 582 e 583 StGb);
    • mutilazioni genitali femminili (Art. 583-bis StGb);
    • Privazione della libertà (Art. 605 StGb);
    • violenza sessuale (Art. 609-bis StGb);
    • Stalking (Art. 612-bis StGb)
    • nonché qualsiasi altro reato per il quale il Codice di Procedura Penale prevede la detenzione obbligatoria nell’atto di commettere il reato (art. 380 CCP).

    Il permesso di soggiorno può essere rilasciato dal Questore anche nel caso in cui vengano individuate situazioni di violenza o abuso durante l’assistenza fornita dai consultori per donne in situazione di violenza o dai servizi sociali specializzati nel sostegno alle vittime di violenza. In ogni caso, prima del rilascio del permesso di soggiorno è necessario il parere dell’autorità giudiziaria.

    Affinché l’autorità giudiziaria emetta un parere favorevole, deve risultare chiaro dai provvedimenti, dalle indagini, dai procedimenti e dall’assistenza che il tentativo di sottrarsi alla violenza o di collaborare alle indagini preliminari o al procedimento penale esporrebbe la vittima a un pericolo concreto e attuale.

    Chi rilascia il permesso di soggiorno per violenza domestica? Come funziona la procedura?

    L’autorizzazione viene rilasciata dal Questore sulla base

    • parere o proposta dell’autorità giudiziaria. Nel caso in cui le violenze o gli abusi emergano nel corso di indagini penali, sarà l’autorità giudiziaria a comunicare al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno, con particolare riferimento alla

    o

    • relazione dei servizi sociali che nel corso dei loro interventi hanno rilevato la violenza. Se il rapporto proviene dai servizi sociali o anche dai centri di consulenza contro la violenza domestica, il questore valuta sulla base di tale rapporto se esistono le condizioni necessarie. Il parere dell’autorità giudiziaria competente è obbligatorio anche in questo caso.

    Al termine della procedura, il Questore rilascia il permesso di soggiorno se i requisiti sono soddisfatti.

    Quali diritti ha il titolare di un permesso di soggiorno per violenza domestica?

    Il permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica è denominato “casi speciali” ed è valido per un anno. Consente l’accesso alle prestazioni sociali e agli studi, nonché la registrazione presso gli uffici del lavoro e l’esercizio di un’attività lavorativa dipendente o autonoma, a condizione che sia stata raggiunta l’età minima.

    Il permesso di soggiorno può essere convertito a causa della violenza domestica?

    Sì, dopo la scadenza del periodo di validità, il permesso può essere convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo o in un permesso di soggiorno per motivi di studio se il titolare è iscritto a un regolare programma di studio.

    Il permesso di soggiorno può essere revocato per violenza domestica?

    Il permesso di soggiorno per violenza domestica sarà revocato nei seguenti casi:

    • di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica, dai servizi sociali o accertata dal questore
    • vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

    È prevista l’espulsione di un cittadino straniero che è stato condannato per un reato di violenza domestica?

    Sì, la legge prevede la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione (facoltativa) dello straniero che sia stato condannato per uno dei seguenti reati: Abuso di familiari e conviventi,

    lesioni personali volontarie lievi e gravi, mutilazioni genitali femminili, privazione della libertà, violenza sessuale, stalking o reati di cui all’art. 380 del Codice di Procedura Penale commessi in Italia nel contesto della violenza domestica.

    I cittadini dell’UE possono ottenere un permesso di soggiorno per violenza domestica?

    Sì, ai sensi dell’articolo 18bis, le disposizioni relative all’autorizzazione al soggiorno per violenza domestica si applicano ai cittadini dell’UE e ai loro familiari.

    L’estensione dell’applicazione di questa disposizione ai cittadini dell’Unione Europea ha lo scopo di consentire loro, se vittime di violenza domestica, di risiedere sul territorio italiano anche se non sussistono le condizioni economiche o professionali per il mantenimento del permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 30 del 2007.

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