L’articolo 59 della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne(sull’articolo 59) e la violenza domestica (la cosiddetta Convenzione di Istanbul, ratificata dall’Italia con la legge n. 77 del 2013) prevede che gli Stati adottino misure per garantire che le vittime il cui status di residenza dipende da quello del coniuge o del partner possano ottenere un permesso di soggiorno autonomo in caso di scioglimento del matrimonio o della relazione in situazioni particolarmente difficili, indipendentemente dalla durata del matrimonio o della relazione.
Tale disposizione ha trovato attuazione nell’ordinamento italiano con l’inserimento nel Testo Unico dell’immigrazione (D.lgs 286/98) dell’art. 18 bis ai sensi del quale il questore – quando siano accertate situazioni di violenza o abuso e emerga un concreto e attuale pericolo per l’ incolumità della vittima .rilascia, un permesso per consentire alla vittima straniera, priva di permesso di soggiorno, di sottrarsi alla violenza. La finalità del permesso di soggiorno è quindi quella di consentire alla straniera di sottrarsi alla violenza in ambito domestico.
Permesso di soggiorno per violenza domestica
Il permesso di soggiorno per violenza domestica è previsto dall’art. 18bis del Testo Unico sull’Immigrazione: Si tratta di un permesso per“casi speciali“, che ha lo scopo di dare alle vittime di violenza l’opportunità di sfuggire alla violenza.
Cosa si intende per violenza domestica?
Secondo l’articolo 3 della Convenzione di Istanbul, il termine “violenza domestica” si riferisce a tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra coniugi o partner precedenti o attuali, indipendentemente dal fatto che l’autore del reato abbia o abbia avuto lo stesso luogo di residenza della vittima.
Condizioni si ha diritto al permesso di soggiorno per violenza domestica
Il permesso di soggiorno per violenza domestica viene concesso solo se, nel corso di indagini o procedimenti relativi a reati commessi sul territorio italiano in relazione alla violenza domestica, vengono individuate situazioni di violenza o abuso nei confronti di una persona straniera e sorge un pericolo concreto e attuale per la sua incolumità a seguito della decisione di sottrarsi alla violenza o a seguito delle dichiarazioni rese.
Il presupposto per il rilascio di tale permesso di soggiorno è, in particolare, che la violenza domestica o l’abuso nei confronti della persona straniera siano accertati nell’ambito di un’indagine o di un procedimento penale relativo a uno dei seguenti reati:
- Abuso di familiari e persone conviventi (Art. 572 StGb);
- lesioni personali dolose e gravi (art. 582 e 583 StGb);
- mutilazioni genitali femminili (Art. 583-bis StGb);
- Privazione della libertà (Art. 605 StGb);
- violenza sessuale (Art. 609-bis StGb);
- Stalking (Art. 612-bis StGb)
- nonché qualsiasi altro reato per il quale il Codice di Procedura Penale prevede la detenzione obbligatoria nell’atto di commettere il reato (art. 380 CCP).
Il permesso di soggiorno può essere rilasciato dal Questore anche nel caso in cui vengano individuate situazioni di violenza o abuso durante l’assistenza fornita dai consultori per donne in situazione di violenza o dai servizi sociali specializzati nel sostegno alle vittime di violenza. In ogni caso, prima del rilascio del permesso di soggiorno è necessario il parere dell’autorità giudiziaria.
Affinché l’autorità giudiziaria emetta un parere favorevole, deve risultare chiaro dai provvedimenti, dalle indagini, dai procedimenti e dall’assistenza che il tentativo di sottrarsi alla violenza o di collaborare alle indagini preliminari o al procedimento penale esporrebbe la vittima a un pericolo concreto e attuale.
Chi rilascia il permesso di soggiorno per violenza domestica? Come funziona la procedura?
L’autorizzazione viene rilasciata dal Questore sulla base
- parere o proposta dell’autorità giudiziaria. Nel caso in cui le violenze o gli abusi emergano nel corso di indagini penali, sarà l’autorità giudiziaria a comunicare al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno, con particolare riferimento alla
o
- relazione dei servizi sociali che nel corso dei loro interventi hanno rilevato la violenza. Se il rapporto proviene dai servizi sociali o anche dai centri di consulenza contro la violenza domestica, il questore valuta sulla base di tale rapporto se esistono le condizioni necessarie. Il parere dell’autorità giudiziaria competente è obbligatorio anche in questo caso.
Al termine della procedura, il Questore rilascia il permesso di soggiorno se i requisiti sono soddisfatti.
Quali diritti ha il titolare di un permesso di soggiorno per violenza domestica?
Il permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica è denominato “casi speciali” ed è valido per un anno. Consente l’accesso alle prestazioni sociali e agli studi, nonché la registrazione presso gli uffici del lavoro e l’esercizio di un’attività lavorativa dipendente o autonoma, a condizione che sia stata raggiunta l’età minima.
Il permesso di soggiorno può essere convertito a causa della violenza domestica?
Sì, dopo la scadenza del periodo di validità, il permesso può essere convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo o in un permesso di soggiorno per motivi di studio se il titolare è iscritto a un regolare programma di studio.
Il permesso di soggiorno può essere revocato per violenza domestica?
Il permesso di soggiorno per violenza domestica sarà revocato nei seguenti casi:
- di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica, dai servizi sociali o accertata dal questore
- vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
È prevista l’espulsione di un cittadino straniero che è stato condannato per un reato di violenza domestica?
Sì, la legge prevede la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione (facoltativa) dello straniero che sia stato condannato per uno dei seguenti reati: Abuso di familiari e conviventi,
lesioni personali volontarie lievi e gravi, mutilazioni genitali femminili, privazione della libertà, violenza sessuale, stalking o reati di cui all’art. 380 del Codice di Procedura Penale commessi in Italia nel contesto della violenza domestica.
I cittadini dell’UE possono ottenere un permesso di soggiorno per violenza domestica?
Sì, ai sensi dell’articolo 18bis, le disposizioni relative all’autorizzazione al soggiorno per violenza domestica si applicano ai cittadini dell’UE e ai loro familiari.
L’estensione dell’applicazione di questa disposizione ai cittadini dell’Unione Europea ha lo scopo di consentire loro, se vittime di violenza domestica, di risiedere sul territorio italiano anche se non sussistono le condizioni economiche o professionali per il mantenimento del permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 30 del 2007.